L’abbruciamento di residui vegetali è una pratica agricola che coinvolge diversi aspetti ambientali ed è per questo che occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele che la normativa prevede. Il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) consente l’abbruciamento, nel rispetto di modalità e disposizioni applicative puntuali, in un periodo temporale limitato ed ulteriormente ristretto a seguito degli andamenti climatici particolarmente siccitosi e sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi. Il mancato rispetto delle disposizioni genera pesanti sanzioni.
Fino al 30 giugno (periodo non a rischio di incendio) è consentito l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Dal 1° luglio al 31 agosto, in Toscana, (periodo di divieto assoluto) è vietata la combustione di residui vegetali per il rischio di incendi boschivi. La Regione può stabilire ulteriori periodi a rischio nei quali è vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, anticipando e/o prorogando il divieto assoluto di accensione di fuochi.