Gestione terre e rocce da scavo riguarda tutti quei materiali inerti vari costituiti “da terra con presenza di ciotoli, trovanti, sabbia, ghiaia, derivanti dalla realizzazione di un’opera; si tratta di scavi in genere, rimozioni, livellamenti, sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, etc.. IL D.L. 21/04.2023 N. 41 CONTIENE DISPOSIZIONI PER L’EMANAZIONE DI REGOLAMENTO SOSTITUTIVO DEL D.P.R. 120/2017 (abrogato). NELLE MORE DI SPECIFICHE NUOVE NORME SI RIPORTANO I TERMINI E MODI, COME IN PRECEDENZA REGOLATI, AI QUALI E’ CONSIGLIATO ATTENERSI.
Le terre e rocce prodotte possono essere trattate ordinariamente come rifiuto o come sottoprodotti, nel primo caso le fasi di rimozione, di recupero o conferimento in impianto autorizzato sono svolte dall’impresa esecutrice dei lavori (formulario, trasporto mediante soggetto iscritto all’ Albo Gestori Ambientali), mentre nel secondo caso possono essere riutilizzate per rimodellazioni, riempimenti, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi/miglioramenti ambientali oppure altre forme di ripristini a condizione che sia accertata l’idoneità ad essere utilizzate direttamente (ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale) e soddisfino i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dalla normativa. A seconda dei casi i materiali potranno essere utilizzati nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di un’opera diversa.