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Accensione fuochi per abbruciamento residui vegetali, ramaglie, potature derivanti dall'attività agricola

L’abbruciamento di residui vegetali è una pratica agricola che coinvolge diversi aspetti ambientali ed è per questo che occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele che la normativa prevede. Il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) consente l’abbruciamento, nel rispetto di modalità e disposizioni applicative puntuali, in un periodo temporale limitato ed ulteriormente ristretto a seguito degli andamenti climatici particolarmente siccitosi e sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi. Il mancato rispetto delle disposizioni genera pesanti sanzioni.

Tipologia

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Fino al 30 giugno (periodo non a rischio di incendio) è consentito l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Dal 1° luglio al 31 agosto, in Toscana, (periodo di divieto assoluto) è vietata la combustione di residui vegetali per il rischio di incendi boschivi. La Regione può stabilire ulteriori periodi a rischio nei quali è vietato qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, anticipando e/o prorogando il divieto assoluto di accensione di fuochi.

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Coloro che intendono eliminare con l’uso del fuoco, nei periodi consentiti, i residui vegetali derivanti dalla conduzione di terreni agricoli o forestali sono tenuti al rigoroso rispetto della normativa ed adottare tutte le cautele necessarie ad evitare l'innesco di incendi ed i rischi a persone o cose. Informazioni di dettaglio ed aggiornamento costante sono  disponibili nel sito (link) della Regione  Toscana 

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Per la conduzione di appezzamenti di terreno interessate principalmente dalla coltivazioni di olivi, viti, piante da frutto o ornamentali, compreso operazioni di smacchio/ripulitura di infestanti, non sono previste comunicazioni preventive  o emissioni di provvedimenti autorizzativi.

Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è invece necessaria l'autorizzazione dell'Ente competente sul territorio ai sensi della Legge forestale.

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L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti).  Il materiale deve essere allestito in spazi ripuliti, isolati da altro materiale infiammabile e lontano da cumuli di vegetazione secca.

Deve iniziare la mattina presto e si deve concludere entro le ore dieci, assicurando sorveglianza fino al completo spegnimento.

Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente).  Il fuoco va sempre controllato costantemente con a disposizione idonei strumenti in grado di assicurare l’immediato spegnimento (es. estintori portatili, contenitori di acqua, flabelli, badili, etc…) e per  limitare l’eventuale diffusione o inneschi.  Maggiori informazioni sulle cautele da adottare, la prevenzione di incendi boschivi  e i comportamenti da tenere in caso di emergenza/incendio  sono consultabili  sul sito A.I.B https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi. della Regione Toscana. 

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Sono sempre consentiti. con le dovute precauzioni, la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati nelle abitazioni o pertinenze e nelle aree appositamente attrezzate (aree pic nic, spazi svago) nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sul loro utilizzo;

In caso di necessità i riferimenti  per comunicazioni  di emergenza  sono:

 800 425 425 - S.O.U.P. Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana

115 - Vigili del Fuoco

112 – Numero unico emergenza

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  PDF354.6K Accensione fuochi per abbruciamento residui vegetali, ramaglie, potature derivanti dall'attività agricola

L’abbruciamento di residui vegetali è una pratica agricola che coinvolge diversi aspetti ambientali ed è per questo che occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele che la normativa prevede. Il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) consente l’abbruciamento, nel rispetto di modalità e disposizioni applicative puntuali, in un periodo temporale limitato ed ulteriormente ristretto a seguito degli andamenti climatici particolarmente siccitosi e sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi. Il mancato rispetto delle disposizioni genera pesanti sanzioni.

Last modified:  Wednesday, 24 April 2024