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Cessione di Fabbricato e Dichiarazione Ospitalità Stranieri

La comunicazione di cessione fabbricato è un adempimento introdotto dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito nella Legge n. 191/1978. Consiste nella trasmissione all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, del nominativo del nuovo soggetto che assume, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso.

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Quest’obbligo ha subito, delle modiche in seguito all’introduzione dell’art. 3, c. 3, del D. Lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, ma non solo. Tale disposizione ha stabilito, in sostanza che l’obbligo di denuncia della cessione di fabbricato è assorbito dalla registrazione del contratto di locazione. A tale intervento si aggiunge poi l’art. 5 del D.L. 70/2011 che sancisce l’assorbimento dell’obbligo di questa comunicazione dalla registrazione del contratto di cessione dell’immobile. In tal modo, quindi, anche per le cessioni di unità immobiliari, il venditore è esonerato dalla presentazione di tale comunicazione come quanto era già stato stabilito per la locazione di immobili.

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Il soggetto tenuto all’obbligo della comunicazione è:

  • chi cede l’immobile attraverso una forma che non prevede la registrazione del contratto (in questo caso sul modulo dovrà essere barrata la dicitura cessione di fabbricato a seguito di mancata registrazione del contratto);
  • chi ospita un cittadino straniero o apolide. Per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario così come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs. 286/98.

In quest’ultimo caso non si parla in modo generico di dichiarazione di cessione fabbricati, ma di dichiarazione di ospitalità dello straniero. Non si fa riferimento solo alla cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità verso uno straniero od apolide.

Questa comunicazione è quindi, ad oggi, obbligatoria solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso“.

L’obbligo di comunicazione è confermato anche nello specifico caso indicato dall’art. 7 del T.U. 286/98, ovvero la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero. Viene stabilito infatti che: “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza“.      

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Per poter effettuare la comunicazione di cessione fabbricato o la dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero o apolide è necessario compilare l’apposito modulo, allegando la copia del documento d’identità del cedente e quello del cessionario.

La comunicazione di cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità di cittadino straniero deve essere firmata dal cedente/dichiarante e presentata al Comune – Ufficio PM inoltrandola in uno dei seguenti modi:

  • per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
  • per PEC
  • consegnata a mano all’Ufficio Protocollo.

È importante effettuare la comunicazione entro 48 ore dal momento in cui viene concesso l’uso dell’immobile, in quanto con l’omissione oppure il mancato rispetto dei termini si incorre in sanzioni amministrative.

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Last modified:  Monday, 24 October 2022