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Le terre e rocce prodotte possono essere trattate ordinariamente come rifiuto o come sottoprodotti, nel primo caso le fasi di rimozione, di recupero o conferimento in impianto autorizzato sono svolte dall’impresa esecutrice dei lavori (formulario, trasporto mediante soggetto iscritto all’ Albo Gestori Ambientali), mentre nel secondo caso possono essere riutilizzate per rimodellazioni, riempimenti, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi/miglioramenti ambientali oppure altre forme di ripristini a condizione che sia accertata l’idoneità ad essere utilizzate direttamente (ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale) e soddisfino i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dalla normativa. A seconda dei casi i materiali potranno essere utilizzati nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di un’opera diversa.