Adempimenti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da trattare come sottoprodotti in cantieri di piccole dimensioni con area fino a 1.000 mq e non oltre 6.000 mc. di materiale prodotto.

Gestione terre e rocce da scavo riguarda tutti quei materiali inerti vari costituiti “da terra con presenza di ciotoli, trovanti, sabbia, ghiaia, derivanti dalla realizzazione di un’opera; si tratta di scavi in genere, rimozioni, livellamenti, sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, etc.. IL D.L. 21/04.2023 N. 41 CONTIENE DISPOSIZIONI PER L’EMANAZIONE DI REGOLAMENTO SOSTITUTIVO DEL D.P.R. 120/2017 (abrogato). NELLE MORE DI SPECIFICHE NUOVE NORME SI RIPORTANO I TERMINI E MODI, COME IN PRECEDENZA REGOLATI, AI QUALI E’ CONSIGLIATO ATTENERSI

Tipologia

Cos'è

Le terre e rocce prodotte possono essere trattate ordinariamente come rifiuto o come sottoprodotti, nel primo caso le fasi di rimozione, di recupero o conferimento in impianto autorizzato sono svolte dall’impresa esecutrice dei lavori (formulario, trasporto mediante soggetto iscritto all’ Albo Gestori Ambientali), mentre nel secondo caso possono essere riutilizzate per rimodellazioni, riempimenti, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi/miglioramenti ambientali oppure altre forme di ripristini a condizione che sia accertata l’idoneità ad essere utilizzate direttamente (ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale) e soddisfino i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dalla normativa. A seconda dei casi i materiali potranno essere utilizzati nel corso dell’esecuzione della stessa opera o di un’opera diversa.

A chi si rivolge

Nell'attività edilizia in cantieri di piccole dimensioni con area fino a 1.000 mq e non oltre  6.000 mc. di materiale, è possibile applicare le procedure di semplificazione contenute nel D.P.R. 120 del 13/06/2017 (l'art. 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, riprendendo le indicazioni riportate all'Articolo 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06).  

Come si ottiene

Per poter riutilizzare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti è necessaria la sussistenza di specifiche condizioni e l’adempimento di alcune pratiche. Sul piano delle condizioni è richiesto che:

  1. le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate senza subire trattamenti diversi da quelli normalmente previsti dalla pratica industriale applicata;
  2. soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti per legge;
  3. non rappresentino fonte di contaminazione (diretta o indiretta) per le acque sotterranee.

è necessario quindi attestare o dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle (CSC) concentrazioni soglia di contaminazione (colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006).

Per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da trattare come sottoprodotti destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti  o altri usi consentiti, compreso anche il caso in cui siano riutilizzati nello stesso luogo di produzione, sono posti alcuni obblighi informativi e documentali:

- comunicare al Comune ed ARPAT attraverso la "dichiarazione di utilizzo" delle terre e rocce da scavo (art. 21 del D.P.R. 120/17) almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo;

- comunicare al Comune ed ARPAT attraverso la “dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.” (art. 7 D.P.R. 120/2017) a conclusione degli interventi.

Qualora il materiale abbia destinazione diversa dal cantiere di produzione deve essere  compilato e conservato apposito “documento di trasporto” (art. 6 D.P.R. 120/2017) di ciascun viaggio.

Altre informazioni

Secondo la normativa le terre e rocce da scavo,  se non dichiarate sottoprodotti, sono ordinariamente dei rifiuti per definizione e sono codificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con seguenti codici:

 17.05.03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rifiuti pericolosi);

 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (rifiuti non pericolosi).

il DPR 13 Giugno 2017, n. 120 titolato “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo” (recentemente abrogato, con nuovo testo in fase di  approvazione)  rappresenta  strumento  per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti [non rifiuto], sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.  Le terre e rocce da scavo, prodotte nell'ambito della attività edilizia, sono regolamentate dal D.Lgs. 152/06 e descritte dal D.P.R. 120/17. In assenza di dichiarazione i materiali sono considerati automaticamente rifiuti.

I MATERIALI RICAVATI DALLA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE EDILIZIA NON RIENTRANO NEL CAMPO DELLE "TERRE E ROCCE DA SCAVO" ;  CONSERVANO LA NATURA DI RIFIUTI SINO AL COMPLETAMENTO DELLE EVENTUALI ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO. 

Documenti

  PDF162,8K Terre e rocce da scavo - domande e risposte
  PDF266,6K Disciplina terre e rocce da scavo
  PDF2,9M Linee guida ISPRA rocce e terre da scavo
  PDF1,7M Dichiarazione utilizzo (DPR 120/2017)
  PDF1,6M D.A.U. - Dichiarazione avvenuto utilizzo (DPR 120/2017)
  PDF1,6M Modello tipo di documento di trasporto terre e rocce da scavo
  PDF80,7K schema tipo dichiarazione utilizzo cantieri

Ultima modifica:  mercoledì, 06 marzo 2024