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Se non è presente la rete fognaria o non possibile allacciarsi alla pubblica fognatura (per ragioni giustificate e obiettive, come distanze od ostacoli – art. 8 regolamento A.I.T.) le acque reflue domestiche prodotte da edifici o insediamenti residenziali possono essere scaricate in acque superficiali o nel suolo dopo trattamento depurativo appropriato indicato dalla normativa vigente (Legge Regionale 20/2006 e Regolamento Regionale 46/R/08, Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977), richiedendo l’autorizzazione al Comune