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Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno, in alcuni casi definita erroneamente tassa di soggiorno, è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.

Immagine di Imposta di soggiorno

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L’imposta di soggiorno è istituita, come previsto dalla normativa nazionale, al fine di finanziare interventi in materia di turismo. E’ disciplinata dal Regolamento Comunale dell’imposta di soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.12.2017.

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Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale di Torrita di Siena, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta.

Per pernottamento si intende la presenza turistica soggetta a comunicazione alle competente autorità locali di pubblica sicurezza.
Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere, così come individuate dalla Legge Regionale Toscana 20.12.2016, n. 86 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana 23.06.2003, n. 30 e successive modificazioni, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie di cui alla Legge Regionale.

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Il gestore della struttura ricettiva dovrà quindi riversare gli importi incassati al Comune tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente tramite le seguenti coordinate bancarie:

IBAN:  IT-25-C-01030-72061-000063107414

Intestato a Comune Torrita di Siena - Servizio Tesoreria

Telefono: 0577 688220

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L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nella seguente misura (classificazione Imposta (€uro) a persona /notte):

A) STRUTTURE ALBERGHIERE

  1. Alberghi fino a 3 stelle 1,00
  2. Alberghi a 4 stelle 1,50
  3. Alberghi a 5 stelle 2,00

(n.b. nella categoria alberghi sono ricompresi dipendenze albergo, motel, villaggi albergo, unità abitative negli alberghi – art. 18 L.R. 86/2016 e Reg. regionale 18R )

B)  CAMPEGGI

  1. Campeggi fino a 4 stelle 1,00
  2. Bivacchi 1,00
  3. Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche 1,00
  4. Villaggi turistici – 1,00
  5. Parchi vacanza fino a 4 stelle 1,00

C)STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA’ COLLETTIVA

  1. Ostelli 1,00
  2. Case per ferie 1,00
  3. foresterie 1,00

D) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE

  1. Affittacamere professionali (art. 55 L.R. 42/2000) 1,00
  2. Affittacamere non professionali (art. 61 L.R. 42/00) 1,00
  3. Bed and breakfast - cav 1,00
  4. Case vacanza e appartamenti per vacanza 1,00
  5. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche
  6. transitorio) art. 4 D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/17
  7. 1,00
  8. Residenze d’epoca 2,00

E)  RESIDENCE

  1. Residenze fino a 3 chiavi 1,00
  2. Residenze a 4 chiavi 1,50

F)  AGRITURISMO

  1. Fino a 3 spighe 1,00

G)Tutte le altre strutture ricettive previste dalla Legge Regionale n. 86/2016

  1. Imposta €uro a persona/notte 1,00
  2.  

Chi è esente?

a) gli iscritti all’anagrafe residenti nel comune di Torrita di Siena;

b) i minori fino al compimento del 12° anno di età;

c) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario. 2. Il gestore della struttura ricettiva applica l’esenzione di cui al precedente comma 1 b. a seguito di dichiarazione, resa dall’ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e47 del DPR n. 446/2000, dell’esistenza di una delle condizioni suddette.

PER I PAGAMENTI E' POSSIBILE CREARE IL PAGAMENTO CON LA PROCEDURA PAGO PA

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Dichiarazione annuale invio della dichiarazione telematica

Con Decreto MEF 29 aprile 2022, (GU n. 110 del 12/05/2022), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario come avviene per le dichiarazioni fiscali, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l’anno 2020 e per l’anno 2021 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2022.

Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha  reso disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate un servizio per consentire agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, troverà il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

Il Dipartimento ricorda, inoltre, che è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, secondo le specifiche tecniche allegate al decreto del 29 aprile 2022.

I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Dichiarazione Telematica Annuale Imposta di Soggiorno

 

servizi.documenti

  PDF113.4K Regolamento Comunale Imposta di Soggiorno
  PDF159.3K Delibera Tariffe Imposta di Soggiorno
  PDF170.5K Delibera di Consiglio Comunale n.88 del 29.12.2017

Last modified:  Thursday, 23 November 2023